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Lessico normativo

Glossario AI Act.

Definizioni e concetti chiave per leggere il Regolamento senza confondere termini tecnici, ruoli e categorie di rischio.

Sistema di AI

Concetto definito dall’articolo 3 del Regolamento e centrale per determinare l’ambito materiale di applicazione.

Provider

Soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema o modello AI e lo immette sul mercato o mette in servizio con il proprio nome o marchio.

Deployer

Soggetto che utilizza un sistema AI sotto la propria autorità, salvo uso personale non professionale.

High-risk AI

Categoria di sistemi individuata attraverso l’articolo 6 e gli Allegati I e III.

GPAI

Modello di AI per finalità generali, caratterizzato dalla capacità di svolgere in modo competente un’ampia gamma di compiti e di essere integrato in vari sistemi.

Human oversight

Supervisione umana prevista, in particolare, per contribuire a prevenire o minimizzare rischi nell’uso di sistemi high-risk.

Deepfake

Contenuto immagine, audio o video generato o manipolato dall’AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e può apparire falsamente autentico o veritiero.

AI literacy

Competenze, conoscenze e comprensione che consentono un impiego consapevole dei sistemi AI e una migliore comprensione di opportunità, rischi e possibili danni.

Fonte primaria: Regolamento (UE) 2024/1689 — testo consolidato al 27 luglio 2026, EUR-Lex. Il testo consolidato è uno strumento documentale; per gli atti autentici fare riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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