Rischi nell’AI Act.
Il livello di rischio non è un’etichetta astratta: determina divieti, requisiti, trasparenza e intensità della governance richiesta.
Pratiche vietate
Usi dell’AI incompatibili con il quadro europeo e soggetti a divieto, con eccezioni e condizioni da leggere puntualmente.
High-risk
Sistemi collegati a prodotti regolamentati o a casi d’uso dell’Allegato III, secondo i criteri previsti.
Trasparenza
Obblighi per determinate interazioni e per specifici contenuti generati o manipolati con AI.
Il percorso di classificazione
Una classificazione utile parte dal caso d’uso e non dal nome commerciale dello strumento. Lo stesso modello o sistema può entrare in contesti diversi con conseguenze regolatorie differenti.
- Verificare le pratiche vietate. Prima di ogni altra classificazione occorre escludere che l’impiego ricada nell’articolo 5.
- Verificare l’articolo 6. Il sistema può essere high-risk per il collegamento a prodotti disciplinati dall’Allegato I o per i casi d’uso elencati nell’Allegato III.
- Verificare gli obblighi di trasparenza. Anche un sistema non high-risk può essere soggetto all’articolo 50.
- Considerare obblighi trasversali. AI literacy e altre disposizioni possono essere rilevanti indipendentemente dalla classificazione high-risk.
High-risk: due famiglie, due date
Dopo il Regolamento (UE) 2026/1744, le sezioni 1, 2 e 3 del capo III si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati high-risk ai sensi dell’articolo 6(2) e dell’Allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli ai sensi dell’articolo 6(1) e dell’Allegato I, salvo le eccezioni previste.
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