High-risk AI
Scheda sintetica per orientarsi tra definizione, soggetti, applicazione e fonte normativa.
La categoria high-risk raccoglie sistemi per i quali il Regolamento prevede requisiti e obblighi rafforzati. La classificazione segue i criteri dell’articolo 6 e i relativi Allegati, con condizioni ed eccezioni da verificare puntualmente.
Provider, deployer e altri operatori della catena assumono obblighi differenti in funzione del ruolo e del sistema.
Capo III, sezioni 1–3: dal 2 dicembre 2027 per art. 6(2)/Allegato III e dal 2 agosto 2028 per art. 6(1)/Allegato I, salvo eccezioni.
La scheda è una mappa di consultazione. Prima di assumere decisioni, confronta il caso concreto con il testo normativo consolidato e gli eventuali orientamenti pertinenti.
In pratica
La domanda corretta non è soltanto “questa regola mi riguarda?”, ma in quale ruolo, per quale sistema, in quale contesto e a partire da quale data. Questo evita di trasformare l’AI Act in una checklist indistinta e permette di collegare ogni requisito alla sua base giuridica.
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