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Articolo 50

Trasparenza nell’AI Act.

Informare le persone quando interagiscono con determinati sistemi AI e rendere riconoscibili specifici contenuti sintetici o manipolati.

Interazione con AI

Obblighi informativi in specifiche interazioni tra persone fisiche e sistemi AI.

Contenuti sintetici

Requisiti tecnici e di marcatura previsti per determinati contenuti generati o manipolati artificialmente.

Deepfake

Obblighi di disclosure nei casi disciplinati, considerando eccezioni e contesti specifici.

Dal 2 agosto 2026

Gli obblighi dell’articolo 50 sono applicabili dal 2 agosto 2026. Nel luglio 2026 la Commissione ha pubblicato linee guida dedicate all’implementazione coerente di tali obblighi per provider e deployer.

La trasparenza non si riduce a un banner generico “powered by AI”. Occorre distinguere il tipo di sistema, il contenuto prodotto, il ruolo dell’operatore e la specifica previsione applicabile.

Scheda Trasparenza →
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